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Prevenzione incendi per le attività commerciali: regola tecnica verticale in Gazzetta Ufficiale

Matteo Peppucci | ingenio-web.it

Prevenzione incendi negozi e attività commerciali: le disposizioni riguardano le attività ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 metri quadrati comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre, il decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2018 che approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’art.15 del d.lgs. 139/2006, con modifiche al decreto ministeriale 3 agosto 2015.

Le norme tecniche, contenute nell’Allegato 1 al decreto, si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.

Modifiche al decreto ministeriale del 3 agosto 2015

  • all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.8 – Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali.
  • all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera q), e’ aggiunta la seguente lettera: «r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”».
  • all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;» e’ inserito il numero «69;».