Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti possono essere determinate in base a:
I prodotti da costruzione legalmente commercializzati in uno degli Stati dell’Unione europea possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto, solamente se sono muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto.
Per tutti quei prodotti per i quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, per assenza delle specificazioni tecniche, l’impiego in elementi costruttivi e opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è consentito, in conformità alle specifiche indicate nell’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 2007, solo se in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministero dell’interno 04 Maggio 1998, che né attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4,5,6 del Decreto del Ministero dell’interno 16 Febbraio 2007. Il professionista garantisce, con la certificazione, la resistenza al fuoco.
Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti possono essere determinate in base a:
I prodotti da costruzione legalmente commercializzati in uno degli Stati dell’Unione europea possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto, solamente se sono muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto.
Per tutti quei prodotti per i quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, per assenza delle specificazioni tecniche, l’impiego in elementi costruttivi e opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è consentito, in conformità alle specifiche indicate nell’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 2007, solo se in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministero dell’interno 04 Maggio 1998, che né attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4,5,6 del Decreto del Ministero dell’interno 16 Febbraio 2007. Il professionista garantisce, con la certificazione, la resistenza al fuoco.